Società
Italiana di Terapie Integrate in Flebolinfologia
STATUTO
ARTICOLO 1
DENOMINAZIONE
E' costituita in Siena una Associazione denominata "SOCIETÀ’ ITALIANA DI TERAPIE INTEGRATE IN FLEBOLINFOLOGIA" (S.I.T.I.F.).
ARTICOLO 2
SEDE
La Società ha sede in Siena presso l'Istituto di Chirurgia Generale e Specialità Chirurgiche ed il Centro di Ricerca, Terapia e Riabilitazione Flebolinfologica dell’Università degli Studi di Siena, Policlinico Le Scotte, viale Bracci 53100 Siena.
ARTICOLO 3
DURATA
La Società ha durata illimitata.
ARTICOLO 4
CARATTERISTICHE E SCOPI
La Società non persegue fini dì lucro, è autonoma ed apolitica. Essa nasce come gemmazione della Società Italiana di Flebolinfologia pur ritenendosi autonoma da essa. La S.I.T.I.F. scaturisce dall'incontro di varie esperienze nel campo medico, di ricerca e culturale, che hanno portato i Soci Fondatori a volere sviluppare ed integrare le proprie conoscenze nel campo flebolinfologico, consci che dallo studio approfondito delle tradizioni terapeutiche delle varie epoche e dì culture diverse nonché dalla ricerca scientifica e dalle applicazioni cliniche sia possibile il recupero della salute umana nella sua integrità.
Pertanto la Società si prefigge i seguenti scopi:
A) Svolgere ogni più efficace azione al fine di promuovere la diffusione, la
sperimentatone, la formazione, e la pratica di ogni terapia atta a risolvere le
patologie flebolinfogiche.
B) Favorire la collaborazione, il confronto, lo scambio di informazioni dei vari
indirizzi dottrinali, nell'ambito della ricerca e dell’applicazione delle
terapie integrate.
C) Promuovere corsi di aggiornamento, conferenze e convegni nazionali ed
internazionali.
D) Collaborare strettamente con Associazioni che svolgano attività affini.
E) Creare e gestire centri di documentazione.
organizzare una biblioteca specializzata;
impostare una banca dati elettronica;
pubblicare dispense, bollettini e riviste periodiche, nonché libri e materiale
illustrativo.
F) Con gli eventuali contributi pubblici la Società intende istituire borse di
studio o sovvenzionare attività scientifiche e di ricerca che, a suo parere,
siano particolarmente qualificate nelle terapie integrate in flebolinfologia.
ARTICOLO 5
SOCI
Possono aderire alla Società tutti i cittadini italiani o di altra nazionalità, in possesso di una Laurea, nonché le Associazioni. Fondazioni, Enti e Aziende Pubbliche o Private il cui campo di attività sia attinente agli scopi e alla natura stessa della Società in oggetto.
ARTICOLO 6
CATEGORIE DI SOCI
La Società è costituita dalle seguenti categorie di soci:
A) Fondatori: sono coloro che, in possesso di una laurea in MEDICINA E
CHIRURGIA, partecipano alla costituzione del1a Società. Essi hanno diritto di
voto.
B) Ordinari: i laureati in Medicina e Chirurgia. Essi hanno diritto di voto.
C) Aderenti: coloro che, pure avendo interessi specifici, sono in
possesso di Laurea diversa da Medicina o Chirurgia. Non hanno diritto di voto.
D) Sostenitori: sono le persone fisiche od i rappresentanti di Associazioni, di
Fondazioni, di Enti Pubblici e/o Privati che versino un contributo in denaro e
lo destinino alla Società, beni mobili od immobili, donazioni o lasciti. Non
hanno diritto di voto.
E) Onorari: sono tutti coloro che, ad insindacabile giudizio del Consiglio
Direttivo, vengano riconosciuti unanimemente particolarmente esperti in campo
flebolinfologico. Non hanno diritto di voto.
F) Coloro I quali hanno particolare prestigio scientifico in campo nazionale
ed internazionale, potranno essere nominati PRESIDENTI ONORARI dal Consiglio
Direttivo. Non hanno diritto di voto.
ARTICOLO 7
ESCLUSIONI
La qualità di socio cessa definitivamente:
1. per dimissioni;
2. per delibera del Consiglio Direttivo o di altro
Organismo preposto dallo stesso per inadempienza al pagamento della quota
sociale o per altri motivi particolarmente gravi.
ARTICOLO 8
ORGANI SOCIALI
Sono organi della Società:
A) Il Consiglio Direttivo;
B) il Comitato Scientifico;
C) l’Assemblea dei Soci.
II Consiglio Direttivo e' composto da ventuno (21) membri:
· Un Presidente
· due Vicepresidenti;
· un Segretario;
· un Tesoriere;
· sedici (16) Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo resta in carica cinque (5) anni e viene composto dai
Soci Fondatori al momento della costituzione. Al termine del mandato
l’Assemblea dei soci, aventi diritto al voto ne eleggerà uno nuovo, il quale
comunque dovrà avere I due terzi (2/3), dei ventuno Consiglieri eletti,
tra i Soci Fondatori. Il nuovo consiglio provvederà ad eleggere le cariche
interne.
L'Assemblea del Soci è costituita dai Soci Fondatori e Ordinari, ovvero da
coloro che hanno diritto di voto. L'Assemblea si riunisce almeno una volta
l’anno sono ammessi tutti i soci in regola con il pagamento della quota
sociale annuale.
ARTICOLO 9
COMITATO SCIENTIFICO
II Comitato Scientifico e' composto da un minimo di dodici (12) ad un massimo
di venti (20) persone, ha funzione consultiva affiancando il Consiglio Direttivo
nelle attività specifiche.
Il Presidente del Comitato Scientifico viene eletto ed eventualmente sostituito
dal Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 10
CONSIGLIO DIRETTIVO
II Consiglio Direttivo delibera a maggioranza. A parità di voti prevale
quello del Presidente. II Consiglio Direttivo si riunisce in seduta ordinaria
ogni 4 mesi e ogni qual volta ne ravvisino la necessità il Presidente o almeno
nove (9) membri del Consiglio stesso, deliberando a maggioranza dei presenti.
I Consiglieri potranno essere rappresentati per delega ma ciascun Consigliere
non potrà ricevere più di due deleghe.
Il Consiglio Direttivo resta in carica cinque (5) anni e può essere rieletto.
in caso di rinuncia (Art.7) della carica di uno dei componenti, se il
Consigliere rinunciante è Socio Fondatore, sarà sostituito da altro socio
nominato dallo stesso Consiglio Direttivo.
Se Consigliere non Socio Fondatore, sarà sostituito dal primo dei non eletti
dei soci non fondatori. I membri del consiglio così nominati dureranno in
carica fino alla scadenza dell’intero Consiglio.
ARTICOLO 11
PRESIDENTE
Il Presidente resta in carica cinque (5) anni ed è rieleggibile; dirige la
Società, ha la legale rappresentanza della Società e ne firma ogni atto;
convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale1
adempie a tutte le funzioni presidenziali in caso o di assenza o
impedimento può essere sostituito da uno dei due Vice-Presidenti.
II Presidente può derogare, in via transitoria, parte dei suoi compiti
ad uno dei più Consiglieri e può nominare in caso di necessità un
Vice-Segretario.
ARTICOLO 12
SEGRETARIO E TESORIERE
Il Segretario ha il compito di redigere I verbali del Consiglio Direttivo e
dell'Assemblea Generale; ha la responsabilità amministrativa per l’esercizio
delle attività societarie.
II Tesoriere ha la responsabilità della contabilità interna e della cassa.
ARTICOLO 13
COMITATI
Il Consiglio Direttivo può deliberare l’articolarsi della Società in
settori specifici che possono assumere individua1ità ed importanza specifica.
E’ compito dei Consiglio Direttivo decidere circa la composizione degli organi
direttivi delle singole sezioni (scientifiche e/o amministrative).
ARTICOLO 14
COMPETENZE ASSEMBLEA
E' competenza dell’Assemblea degli Associati approvare o bocciare tutte le proposte, inviate al Consiglio Direttivo dai singoli associati o da gruppi di essi, allorquando il Consiglio Direttivo ne trovi la necessità; nonché le proposte presentate dallo stesso Direttivo. Non saranno mai oggetto di discussione, quindi di voto, le finalità della Società così come sono state formulate nell'atto costitutivo, nonché la sua denominazione originaria.
ARTICOLO 15
QUOTA ASSOCIATIVA
La quota associativa viene stabilita annualmente dal
Consiglio Direttivo.
Sono tenuti al versamento della quota tutti gli associati ad esclusione del soci
onorari.
ARTICOLO 16
ENTRATE EVENTUALI EXTRA-QUOTE
Nell’eventualità che per una qualsiasi attività produttiva della Società, vi siano introiti extra quote associative, si accantoneranno insieme alla stesse in cassa, per le spese ordinarie e straordinarie.
ARTICOLO 17
RINVIO
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.