Società Italiana di Terapie Integrate in Flebolinfologia

  STATUTO 


ARTICOLO 1
DENOMINAZIONE

E' costituita in Siena una Associazione denominata "SOCIETÀ’ ITALIANA DI TERAPIE INTEGRATE IN FLEBOLINFOLOGIA" (S.I.T.I.F.).


ARTICOLO 2
SEDE

La Società ha sede in Siena presso l'Istituto di Chirurgia Generale e Specialità Chirurgiche ed il Centro di Ricerca, Terapia e Riabilitazione Flebolinfologica dell’Università degli Studi di Siena, Policlinico Le Scotte, viale Bracci 53100 Siena.


ARTICOLO 3
DURATA

La Società ha durata illimitata.


ARTICOLO 4
CARATTERISTICHE E SCOPI

La Società non persegue fini dì lucro, è autonoma ed apolitica. Essa nasce come gemmazione della Società Italiana di Flebolinfologia pur ritenendosi autonoma da essa. La S.I.T.I.F. scaturisce dall'incontro di varie esperienze nel campo medico, di ricerca e culturale, che hanno portato i Soci Fondatori a volere sviluppare ed integrare le proprie conoscenze nel campo flebolinfologico, consci che dallo studio approfondito delle tradizioni terapeutiche delle varie epoche e dì culture diverse nonché dalla ricerca scientifica e dalle applicazioni cliniche sia possibile il recupero della salute umana nella sua integrità.

Pertanto la Società si prefigge i seguenti scopi:

A) Svolgere ogni più efficace azione al fine di promuovere la diffusione, la sperimentatone, la formazione, e la pratica di ogni terapia atta a risolvere le patologie flebolinfogiche.
B) Favorire la collaborazione, il confronto, lo scambio di informazioni dei vari indirizzi dottrinali, nell'ambito della ricerca e dell’applicazione delle terapie integrate.
C) Promuovere corsi di aggiornamento, conferenze e convegni nazionali ed internazionali.
D) Collaborare strettamente con Associazioni che svolgano attività affini.
E) Creare e gestire centri di documentazione.
organizzare una biblioteca specializzata;
impostare una banca dati elettronica;
pubblicare dispense, bollettini e riviste periodiche, nonché libri e materiale illustrativo.
F) Con gli eventuali contributi pubblici la Società intende istituire borse di studio o sovvenzionare attività scientifiche e di ricerca che, a suo parere, siano particolarmente qualificate nelle terapie integrate in flebolinfologia.


ARTICOLO 5
SOCI

Possono aderire alla Società tutti i cittadini italiani o di altra nazionalità, in possesso di una Laurea, nonché le Associazioni. Fondazioni, Enti e Aziende Pubbliche o Private il cui campo di attività sia attinente agli scopi e alla natura stessa della Società in oggetto.


ARTICOLO 6
CATEGORIE DI SOCI

La Società è costituita dalle seguenti categorie di soci:

A) Fondatori: sono coloro che, in possesso di una laurea in MEDICINA E CHIRURGIA, partecipano alla costituzione del1a Società. Essi hanno diritto di voto.
B) Ordinari: i laureati in Medicina e Chirurgia. Essi hanno diritto di voto.
C) Aderenti: coloro che, pure avendo interessi specifici, sono in possesso di Laurea diversa da Medicina o Chirurgia. Non hanno diritto di voto.
D) Sostenitori: sono le persone fisiche od i rappresentanti di Associazioni, di Fondazioni, di Enti Pubblici e/o Privati che versino un contributo in denaro e lo destinino alla Società, beni mobili od immobili, donazioni o lasciti. Non hanno diritto di voto.
E) Onorari: sono tutti coloro che, ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, vengano riconosciuti unanimemente particolarmente esperti in campo flebolinfologico. Non hanno diritto di voto.
F) Coloro I quali hanno particolare prestigio scientifico in campo nazionale ed internazionale, potranno essere nominati PRESIDENTI ONORARI dal Consiglio Direttivo. Non hanno diritto di voto.


ARTICOLO 7
ESCLUSIONI

La qualità di socio cessa definitivamente:
1.     per dimissioni;
2.     per delibera del Consiglio Direttivo o di altro Organismo preposto dallo stesso per inadempienza al pagamento della quota sociale o per altri motivi particolarmente gravi.


ARTICOLO 8
ORGANI SOCIALI

Sono organi della Società:

A) Il Consiglio Direttivo;
B) il Comitato Scientifico;
C) l’Assemblea dei Soci.

II Consiglio Direttivo e' composto da ventuno (21) membri:

· Un Presidente
· due Vicepresidenti;
· un Segretario;
· un Tesoriere;
· sedici (16) Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo resta in carica cinque (5) anni e viene composto dai Soci Fondatori al momento della costituzione. Al termine del mandato l’Assemblea dei soci, aventi diritto al voto ne eleggerà uno nuovo, il quale comunque dovrà avere I due terzi (2/3), dei ventuno Consiglieri eletti, tra i Soci Fondatori. Il nuovo consiglio provvederà ad eleggere le cariche interne.
L'Assemblea del Soci è costituita dai Soci Fondatori e Ordinari, ovvero da coloro che hanno diritto di voto. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno sono ammessi tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale annuale.


ARTICOLO 9
COMITATO SCIENTIFICO

II Comitato Scientifico e' composto da un minimo di dodici (12) ad un massimo di venti (20) persone, ha funzione consultiva affiancando il Consiglio Direttivo nelle attività specifiche.
Il Presidente del Comitato Scientifico viene eletto ed eventualmente sostituito dal Consiglio Direttivo.


ARTICOLO 10
CONSIGLIO DIRETTIVO

II Consiglio Direttivo delibera a maggioranza. A parità di voti prevale quello del Presidente. II Consiglio Direttivo si riunisce in seduta ordinaria ogni 4 mesi e ogni qual volta ne ravvisino la necessità il Presidente o almeno nove (9) membri del Consiglio stesso, deliberando a maggioranza dei presenti.
I Consiglieri potranno essere rappresentati per delega ma ciascun Consigliere non potrà ricevere più di due deleghe.
Il Consiglio Direttivo resta in carica cinque (5) anni e può essere rieletto. in caso di rinuncia (Art.7) della carica di uno dei componenti, se il Consigliere rinunciante è Socio Fondatore, sarà sostituito da altro socio nominato dallo stesso Consiglio Direttivo.
Se Consigliere non Socio Fondatore, sarà sostituito dal primo dei non eletti dei soci non fondatori. I membri del consiglio così nominati dureranno in carica fino alla scadenza dell’intero Consiglio.


ARTICOLO 11
PRESIDENTE

Il Presidente resta in carica cinque (5) anni ed è rieleggibile; dirige la Società, ha la legale rappresentanza della Società e ne firma ogni atto; convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale1 adempie a tutte le funzioni presidenziali in caso o di assenza o impedimento può essere sostituito da uno dei due Vice-Presidenti.
II Presidente può derogare, in via transitoria, parte dei suoi compiti ad uno dei più Consiglieri e può nominare in caso di necessità un Vice-Segretario.


ARTICOLO 12
SEGRETARIO E TESORIERE

Il Segretario ha il compito di redigere I verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale; ha la responsabilità amministrativa per l’esercizio delle attività societarie.
II Tesoriere ha la responsabilità della contabilità interna e della cassa.


ARTICOLO 13
COMITATI

Il Consiglio Direttivo può deliberare l’articolarsi della Società in settori specifici che possono assumere individua1ità ed importanza specifica.
E’ compito dei Consiglio Direttivo decidere circa la composizione degli organi direttivi delle singole sezioni (scientifiche e/o amministrative).


ARTICOLO 14
COMPETENZE ASSEMBLEA

E' competenza dell’Assemblea degli Associati approvare o bocciare tutte le proposte, inviate al Consiglio Direttivo dai singoli associati o da gruppi di essi, allorquando il Consiglio Direttivo ne trovi la necessità; nonché le proposte presentate dallo stesso Direttivo. Non saranno mai oggetto di discussione, quindi di voto, le finalità della Società così come sono state formulate nell'atto costitutivo, nonché la sua denominazione originaria.


ARTICOLO 15
QUOTA ASSOCIATIVA

La quota associativa viene stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.
Sono tenuti al versamento della quota tutti gli associati ad esclusione del soci onorari.


ARTICOLO 16
ENTRATE EVENTUALI EXTRA-QUOTE

Nell’eventualità che per una qualsiasi attività produttiva della Società, vi siano introiti extra quote associative, si accantoneranno insieme alla stesse in cassa, per le spese ordinarie e straordinarie.


ARTICOLO 17
RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.


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